Art. 5
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale
In vigore dal 17 giu 2017
1. Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, l'interessato produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza al momento della domanda o il realizzarsi entro la fine dell'anno delle condizioni di cui all', comma 4, nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza, già al momento della domanda di riconoscimento, delle relative condizioni:
a) con riguardo alle condizioni di cui all', comma 1, lettera a), la lettera di licenziamento, di dimissioni per giusta causa o il verbale di accordo di risoluzione consensuale stipulato ai sensi dell' della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b) con riguardo alle condizioni di cui all', comma 1, lettera b), la certificazione attestante l'handicap in situazione di gravità ai sensi dell', comma 3, della legge n. 104 del 1992 del coniuge, della persona in unione civile o del parente di primo grado, convivente cui presta assistenza;
c) con riguardo alle condizioni di cui all', comma 1, lettera c), il verbale di invalidità civile attestante un'invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74 per cento.
2. Con specifico riguardo alle condizioni di cui all', comma 1, lettera d), l'interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all'allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.
3. L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale è svolta dalla sede territoriale dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati di cui all', secondo le modalità individuate da un apposito Protocollo predisposto congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale sono, tra l'altro, indicate le modalità attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS può avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le domande presentate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-05-23;88#art-5