Art. 3
Soggetti beneficiari
In vigore dal 17 giu 2017
1. Può accedere al beneficio di cui all' il lavoratore di cui all', commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che ha almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) si trova in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all' della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed ha concluso da almeno tre mesi di godere dell'intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante;
b) al momento della richiesta assiste da almeno sei mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità ai sensi dell', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) è riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74 per cento;
d) alla data della domanda di accesso al beneficio svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività elencate nell'allegato A del presente decreto ovvero soddisfa le condizioni di cui all', commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-05-23;87#art-3