Art. 5

Sanzioni

In vigore dal 12 mar 2017
1. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che non sanciscono l'intesa regionale di cui all', si applicano, ai sensi dell', comma 506, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del medesimo . 2. Gli enti territoriali che non utilizzano totalmente gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale di cui agli , non possono beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo ai sensi dell', comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 3. Gli enti territoriali beneficiari degli spazi finanziari, concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale di cui agli , che non effettuano la trasmissione delle informazioni richieste dal comma 14 dell' e dal comma 11 dell', non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto, ai sensi dell', comma 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-02-21;21#art-5

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