Capo II
Art. 8
Fatturazione e liquidazione
In vigore dal 1 nov 2016
1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all', è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all', che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.
2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato.
A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-09-15;187#art-8