Art. 5
Criteri per la differenziazione delle valutazioni
In vigore dal 1 set 2016
1. Fermo restando quanto stabilito per l'Agenzia delle entrate e per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall', comma 8 e dal comma 8 del presente articolo, il sistema di misurazione e valutazione della performance è organizzato sulla base dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione:
a) articolazione in fasce di merito;
b) grado di realizzazione della performance;
c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati.
2. L'articolazione in fasce di merito di cui al comma 1, lettera a) è definita su quattro livelli.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate mantengono la struttura delle fasce di merito previste nei propri sistemi di misurazione e valutazione adeguandole, laddove necessario, al disposto del comma 2.
4. Le fasce di merito sono articolate in:
a) fascia di merito alta;
b) fascia di merito medio-alta;
c) fascia di merito media;
d) fascia di merito bassa, che non dà luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance.
5. Nelle fasce di merito di cui al comma 4, lettere a) e b), non può essere collocato più del 70 per cento dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 4 non può essere collocato meno del 30 per cento del personale.
6. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del 70 per cento di cui al comma 5, in misura non superiore a 10 punti percentuali, in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa della percentuale del 30 per cento.
7. Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. I Sistemi di misurazione e valutazione adottati dalle predette Amministrazioni sono verificati dall'Organismo indipendente di valutazione.
9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141.
10. All'esito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dei decreti attuativi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate al presente decreto le modifiche eventualmente necessarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 15 giugno 2016
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1979
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2016-06-15;158#art-5