Titolo IV
Art. 16
Disposizioni finali
In vigore dal 8 giu 2022
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell', comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988 n. 400, e dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G), allegate al presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.
3. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
4. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti il Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.
5. Il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.
6. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2015-06-15;84#art-16