Capo III
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 30 dic 2014
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza l'istituzione di nuove strutture.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 2014
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Delrio
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Mogherini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. ne n. 3119
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-10-30;184#art-11