Art. 2
Modalità di funzionamento dell'ANPR
In vigore dal 16 ott 2013
1. L'ANPR subentra ai sistemi informativi di cui all', comma 1, garantendo l'erogazione dei servizi resi da tali sistemi.
2. L'ANPR rende disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal cittadino quale proprio domicilio digitale, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Le fasi relative all'attuazione dell'ANPR, da completare entro il 31 dicembre 2014, nonché i sistemi di sicurezza, relativi alla fase di prima attuazione, sono descritti nel documento allegato al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2013-08-23;109#art-2