Art. 1

In vigore dal 11 giu 2013
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, i commi 3 e 4, che disciplinano le modalità di individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero dell'interno; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno; Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati alla competenza dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno; Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge; Considerato che l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione; Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno; Considerato che sussistono le motivazioni previste dall' articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 30 agosto 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013; Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Adotta il seguente regolamento: 1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini di conclusione sono superiori a 90 giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella Tabella allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 marzo 2013 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro dell'interno Cancellieri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 Registro n. 3 Interno, foglio n. 278
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