Art. 1
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72
In vigore dal 8 mar 2013
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008. n. 72, recante la disciplina per il concorso di accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri ed, in particolare, l'articolo 99-bis del suddetto decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11004 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 novembre 2012;
Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato di prevedere che una parte delle domande della prova attitudinale abbia carattere internazionale, ovvero possa riguardare casi concreti di diritto internazionale, ed il conseguente aumento della durata della stessa, sulla considerazione che l'attitudine del candidato a svolgere l'attività diplomatica deve essere accertata attraverso valutazioni attinenti ad una preparazione generale ed alla capacità di analisi e di logicità del ragionamento, per la cui dimostrazione si ritiene sufficiente la durata di un'ora della prova attitudinale e che la conoscenza del diritto internazionale costituisce oggetto della prova di concorso;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;
Adotta
il seguente regolamento:
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72
1. L'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8. (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale è volta ad accertare la capacità del candidato di svolgere l'attività diplomatica, con particolare riferimento alla conoscenza delle materie oggetto di concorso, inclusa la lingua inglese e alla capacità di logicità del ragionamento. La prova attitudinale non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. La prova attitudinale consiste in un questionario a risposta multipla della durata di un'ora.
3. Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al comma 2 è determinato da apposita disposizione del bando di concorso.
4. Sono ammessi alle successive prove scritte d'esame di cui all'articolo 10, i candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno due terzi delle domande incluse nel questionario a risposta multipla della prova attitudinale.
5. Per l'espletamento della prova attitudinale l'Amministrazione può avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o società specializzate in selezione del personale.».
2. All'articolo 14, comma 4, le parole «e di un'ora per la relazione sintetica» sono soppresse.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 gennaio 2013
p. Il presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013
Registro n. 2, foglio n. 75
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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