Art. 3
Criteri di designazione e modalità di selezione
In vigore dal 9 mar 2013
1. Le Amministrazioni selezionano i componenti dei Nuclei di valutazione assicurando l'apporto di professionalità rispondenti alle finalità previste dall', comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. La selezione dei componenti dei Nuclei, al fine di garantire indipendenza e professionalità, avviene con valutazione comparativa tra esperti in possesso:
a) dei requisiti di onorabilità previsti all', comma 1, lett. a) e b), del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162;
b) di adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza maturata presso uffici pubblici o qualificate istituzioni private di alta specializzazione o presso primari centri di ricerca, nel campo dell'analisi di fattibilità e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di atti normativi o progetti e programmi relativi ad investimenti, dell'analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale e della valutazione diretta di progetti e programmi relativi a opere pubbliche.
3. I Nuclei sono composti da professionalità interne all'amministrazione. Qualora sia necessario integrare le professionalità dei Nuclei, si ricorre prioritariamente a competenze interne ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e, ove necessario, per valutazioni particolarmente complesse, a professionalità esterne all'amministrazione. In entrambi i casi i requisiti sono quelli individuati dai commi 1 e 2.
4. La scelta dei componenti esterni, ove necessaria, avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.
5. Ai componenti esterni non può essere corrisposto un compenso superiore ad euro 83.000 annui lordi e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-12-21;262#art-3