Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 10 nov 2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l' della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, n. 2159/2011, espresso nell'Adunanza del 27 luglio 2011; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa; Adotta il seguente regolamento: Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi di ufficio, i cui termini di conclusione non siano superiori a 90 giorni. 2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Restano abrogate le tabelle di cui al decreto ministeriale del 5 gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-09-08;178#art-1

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