Art. 2

Altri documenti esclusi dall'accesso

In vigore dal 8 set 2011
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso, ove tutelati dalle norme che specificamente lo prevedano: a) i documenti concernenti la richiesta, l'autorizzazione, la pianificazione, il coordinamento e l'effettuazione del trasporto aereo di Stato di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008; b) i documenti in possesso dell'amministrazione per la parte da cui emergano elementi coperti da segreto industriale, commerciale o professionale; c) i documenti riguardanti la concessione dell'alto patronato del Presidente della Repubblica; d) i documenti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini, nonché l'adesione a comitati d'onore e consimili da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. 2. Ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono altresì sottratti all'accesso i documenti o atti amministrativi che altre amministrazioni hanno sottratto all'accesso in base ad una specifica normativa che li riguarda e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addì 27 giugno 2011 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 296
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-06-27;143#art-2

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