Art. 2

Modifiche al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289

In vigore dal 16 lug 2011
Modifiche al decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289 1. Nell'articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, concernente il regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, le parole «duecentosettanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
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