Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 24 giu 2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l' della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi per i quali è stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4905/2010 Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 9 dicembre 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011;
Su proposta del Ministro degli affari esteri, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;
Adotta
il presente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero degli affari esteri che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini sono superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Sono abrogate le tabelle di cui al decreto del Ministro degli affari esteri del 5 gennaio 2004, n. 57, recante Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2011-03-03;90#art-1