Capo II
Art. 6
Accordo contrattuale
In vigore dal 18 mag 2011
1. Per accordo contrattuale si intende, anche in via alternativa:
a) l'accordo con le organizzazioni di rappresentanza sindacale firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda;
b) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie;
c) l'accordo collettivo di secondo livello stipulato con le strutture territoriali di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) l'accordo quadro stipulato a livello territoriale tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
e) le intese definite dagli enti bilaterali per il comparto di riferimento ovvero dagli organismi paritetici territoriali costituiti tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali più rappresentative a livello nazionale;
f) nel caso di datori che occupino alle loro dipendenze meno di 15 prestatori di lavoro, l'accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato.
2. L'accordo contrattuale è presupposto indispensabile per l'ammissibilità dei progetti disciplinati dal presente capo, in funzione di garanzia dell'adattamento del contesto aziendale alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare espresse dai lavoratori.
3. Il predetto accordo fornisce soluzioni specifiche alle esigenze individuali dei soggetti interessati alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita familiare ovvero introduce procedure generali che consentano alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei lavoratori di essere soddisfatte.
4. L'accordo illustra espressamente, in relazione ai singoli interventi proposti, la valenza di azione positiva e l'innovazione apportata dal progetto rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, dal contratto collettivo nazionale di riferimento, ovvero, ove più avanzata, dalla prassi già adottata in azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-23;277#art-6