Art. 1
Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
In vigore dal 13 mar 2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l' della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lett. b) dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell', commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall', comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, n. 454, e successive modificazioni, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1994, concernente modifica dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti le società fiduciarie e di revisione;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2001, n. 9, recante regolamento di individuazione dei termini entro i quali il Ministero del commercio con l'estero deve compiere le attività endoprocedimentali in procedimenti per i quali altra amministrazione ha competenze nell'adozione dell'atto finale;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 luglio 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Su proposta dei Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Termini di conclusione
dei procedimenti amministrativi
1. Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 4, dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione della normativa, per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, da apportare nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-22;272#art-1