Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 12 mar 2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l', modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell', comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Tenuto conto altresì che ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della legge 19 giugno 2009, n. 69, «per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
Preso atto che i procedimenti, per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini, non superiori a novanta giorni, dei procedimenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e le attività culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini non siano superiori a novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-12-22;271#art-1