Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 21 gen 2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l' della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, recante la riorganizzazione del Dipartimento per le Tecnologie e l'innovazione e per effetto del quale lo stesso ha assunto la nuova denominazione di Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 3 agosto 2009 relativo alla riorganizzazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Tenuto conto che ai sensi dell', comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;
Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 7 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini non siano superiori ai novanta giorni.
2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-11-17;246#art-1