Art. 2
Disposizioni applicabili
In vigore dal 13 gen 2011
1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono applicabili, nei termini indicati, le seguenti disposizioni del Titolo IV, Capi I, IV e V, del decreto legislativo n. 150 del 2009:
a) articolo 32;
b) articolo 33, con esclusione del riferimento all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
c) articolo 34;
d) articolo 35, comunque nel rispetto della previsione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
e) articolo 36;
f) articoli 53, 54, 55, 56 e 59, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall' del presente decreto;
g) articolo 57, comma 1, lettera a), con esclusione del riferimento all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 57, comma 1, lettera b) e lettera c), intendendosi la prescrizione di coerenza con le disposizioni legislative vigenti come riferita all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare nel senso che i contratti collettivi definiscono i trattamenti economici accessori anche collegati alla performance e alle attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, nel rispetto della specifica disciplina stabilita, per la Presidenza stessa, ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del Titolo II del medesimo decreto legislativo (nel prosieguo indicato come «decreto attuativo del Titolo II»);
h) articoli 58, 60 e 61;
i) articolo 62, con esclusione delle parole «almeno tre» e avendosi comunque riguardo alla specifica disciplina stabilita, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II; l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 150 del 2009, trova applicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dal 1° gennaio 2015;
l) articolo 64, nei limiti in cui la disciplina di cui all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è richiamata dal presente decreto;
m) articolo 65, relativamente ai commi 3 e 5; la disciplina di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione nei limiti, con le modalità e con le decorrenze stabiliti, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal decreto attuativo del Titolo II;
n) articolo 66;
o) articoli dal 67 a 73, fermo restando, in relazione alla previsione dell'articolo 69, che responsabile del procedimento disciplinare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è soltanto personale con qualifica dirigenziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-11-05;226#art-2