Art. 6

Abrogato

Norme transitorie

In vigore dal 15 gen 2022
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 2021, N. 235

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 29 dicembre 2021, n. 235 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2010-11-04;242#art-6

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