Art. 4
Sezione opere letterarie e teatrali
In vigore dal 9 set 2009
Sezione «opere letterarie e teatrali»
1. Possono concorrere al Premio per la sezione «opere letterarie e teatrali» le opere pubblicate in volume, o rappresentate al pubblico, per la prima volta nei due anni che precedono quello per il quale il concorso è bandito.
2. Il Premio prevede un'opera vincitrice e consiste in una somma di denaro pari a 10.000 euro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-07-24;126#art-4