Art. 4

Sezione opere letterarie e teatrali

In vigore dal 9 set 2009
Sezione «opere letterarie e teatrali» 1. Possono concorrere al Premio per la sezione «opere letterarie e teatrali» le opere pubblicate in volume, o rappresentate al pubblico, per la prima volta nei due anni che precedono quello per il quale il concorso è bandito. 2. Il Premio prevede un'opera vincitrice e consiste in una somma di denaro pari a 10.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-07-24;126#art-4

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