Art. 3
Organizzazione delle attività
In vigore dal 15 dic 2017
1. Ciascuna amministrazione comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (di seguito "DAGL"), le modalità organizzative prescelte per il coordinamento e l'effettuazione delle attività connesse all'AIR e alla VIR di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246.
2. Per gli atti normativi che coinvolgono più amministrazioni, gli uffici competenti possono concordare l'effettuazione in comune dell'AIR, prevedendo anche che specifiche fasi o attività istruttorie del processo di analisi siano realizzate da una delle amministrazioni. In questo caso resta ferma la responsabilità delle singole amministrazioni circa i contenuti e le conclusioni dell'AIR di relativa competenza.
3. Nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito l'ufficio di livello dirigenziale generale "Analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione". Tale ufficio, ove non diversamente specificato, è competente all'effettuazione dei compiti e delle attività in materia di AIR e VIR deputati al DAGL.
4. Il DAGL è, in materia di AIR e VIR, il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario e internazionale.
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione del presente provvedimento. Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 1) che tale abrogazione si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della direttiva prevista dall'articolo 3, comma 1 del medesimo D.P.C.M.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2008-09-11;170#art-3