Art. 2

Individuazione dei tipi di dati e operazioni eseguibili

In vigore dal 3 giu 2009
1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali, gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 15, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice medesimo. 2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato. 3. I dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali sono inutilizzabili. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 30 novembre 2006 Il Presidente: Prodi Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 132

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-11-30;312#art-2

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