Art. 6

Riconoscimento dei titoli rilasciati da istituti di istruzione universitaria superiore appartenenti ai Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.

In vigore dal 29 dic 2004
1. I titoli rilasciati da istituti di istruzione superiore, operanti nel territorio nazionale, appartenenti ai Paesi aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono riconosciuti secondo le modalità previste dal regolamento di cui all', della legge 11 luglio 2002, n. 148. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 settembre 2004 p. Il Presidente: Mazzella Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-09-29;295#art-6

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