Art. 1

In vigore dal 17 nov 2004
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 4, comma 1, come modificato dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha istituito, in luogo della preesistente Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'articolo 10, comma 6-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha trasferito al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, in base al quale "il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione dei regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese" nei limiti fissati dal medesimo decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, e quivi in particolare l'articolo 2, sui controlli interni di regolarità amministrativa e contabile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e in particolare le norme relative alla disciplina del Collegio dei revisori; Considerate l'autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e l'indipendenza di giudizio attribuite dalla norma primaria al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; Ritenuta l'opportunità di istituire nell'ambito dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione, un Collegio dei revisori avente le caratteristiche e le competenze stabilite per tale organo dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003; Vista la proposta formulata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2004; Adotta il seguente regolamento: . 1. Nell'ambito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L'incarico di Presidente è conferito ad un dirigente di prima fascia che viene posto in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico. Uno dei componenti è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e l'altro dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ove nominato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina altresì un membro supplente e determina i compensi spettanti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una volta. Il Collegio dei revisori svolge i compiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 settembre 2004 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 257
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