Art. 2
Caratteristiche dei prodotti esclusi dalla tariffa agevolata
In vigore dal 17 gen 2003
1. Sono esclusi dalla tariffa agevolata:
a) i giornali che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti;
b) i giornali di pubblicità;
c) i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;
d) i giornali di vendita per corrispondenza;
e) i cataloghi;
f) i giornali non posti in vendita, ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad eccezione delle pubblicazioni informative delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
g) i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione;
h) i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
i) i giornali pornografici.
2. Per giornali e periodici di pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali e periodici posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento. Sono considerati giornali e periodici a carattere postulatorio quelli finalizzati all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 novembre 2002
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Bonaiuti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 48
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2002-11-27;294#art-2