Art. 1
Caratteristica dei prodotti esclusi dal contributo
In vigore dal 2 gen 2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che introduce un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni e di organizzazioni senza fini di lucro;
Visto il comma 2 del medesimo articolo che prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari del contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato il 4 ottobre 2000, ed in corso di perfezionamento;
Ritenuto di dover integrare tale decreto precisando che non rientrano, nelle pubblicazioni escluse dal contributo in quanto a carattere postulatorio, quelle pubblicazioni utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
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Caratteristica dei prodotti esclusi dal contributo
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2000, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, dopo le parole "di denaro" sono inserite le seguenti "ad esclusione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 15 novembre 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte di conti il 12 dicembre 2000
Registro n. 4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 35
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-11-15;378#art-1