Art. 2

Caratteristiche del prodotti esclusi dalla fruizione del contributo

In vigore dal 2 gen 2001
Caratteristiche del prodotti esclusi dalla fruizione del contributo 1. Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli abbonamenti postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali di pubblicità; di promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; i cataloghi; i giornali non posti in vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di cui ai comma 1, lettera c) dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quelli a carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonché i giornali pornografici. Per giornali di pubblicità si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti e/o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti e/o servizi anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per giornali posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o per abbonamento. Sono considerate pubblicazioni a carattere postulatorio quelle finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro. Ai fini dell'applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici tutti gli organismi, comprese le società, riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-10-04;377#art-2

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