Art. 1
Limite di età
In vigore dal 15 ott 2011
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 32;
Visto l' della legge 23 novembre 1966, n. 1035;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, ed in particolare gli articoli 4, 5 e 19, comma 2;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha escluso i limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi, salvo deroghe stabilite con regolamenti dell'Amministrazione interessata;
Considerato che le esigenze connesse alla natura delle funzioni attribuite dalla legge ai procuratori dello Stato, nonché la stessa articolazione e lo sviluppo della loro carriera, che postulano una permanenza per determinati periodi nelle varie classi di stipendio e nella qualifica, anche per evidenti scopi formativi ed ai fini del conferimento della nomina ad avvocato dello Stato, consigliano di reintrodurre una norma limitativa dell'accesso al concorso relativa all'età;
Ritenuto in virtù delle sopracitate considerazioni di dover provvedere, ai fini della partecipazione al concorso per procuratore dello Stato, all'adozione del limite di età di anni quaranta;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
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Limite di età
1. Per l'ammissione al concorso per procuratore dello Stato, i candidati non debbono aver superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 aprile 2000
Il Presidente: D'Alema
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 317
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2000-04-13;141#art-1