Art. 2

Procedimento

In vigore dal 29 giu 2000
1. I soggetti privati di cui all' della legge 28 aprile 1998, n. 125, che intendono partecipare mediante il proprio ufficio di statistica al SISTAN avanzano apposita istanza all'ISTAT che, tramite la segreteria centrale del SISTAN, svolge l'istruttoria per accertare il rispetto dei criteri indicati nell'. Tale segreteria può acquisire elementi di valutazione anche da amministrazioni centrali dello Stato o da altri soggetti pubblici che partecipino al capitale sociale del soggetto richiedente o esercitino nei suoi confronti funzioni di vigilanza. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Ministro delegato alla attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, emana il provvedimento di definizione del procedimento, su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 marzo 2000 p. Il Presidente: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 361
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