Art. 3
Prescrizioni procedurali
In vigore dal 14 gen 2000
1. Gli enti di cui all' del presente regolamento che intendano avvalersi dei benefici di cui all'articolo 15-bis, comma 1, primo capoverso, della legge 22 aprile 1941, n. 633, debbono far pervenire alla S.I.A.E., con anticipo di almeno trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione:
a) il programma dettagliato della manifestazione;
b) copia o fac-simile del biglietto di invito del quale debbono essere muniti gli invitati;
c) l'indicazione del luogo dove sarà effettuata la manifestazione e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio della autorizzazione di cui all'articolo 118 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
d) una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente organizzatore della manifestazione attestante che: 1) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti ed esecutori ed a soli fini di solidarietà; 2) l'ente organizzatore della manifestazione sia in possesso dei requisiti ed abbia compiuto gli adempimenti di cui al presente regolamento, anche con riferimento a quanto prescritto all', comma 3.
2. La S.I.A.E. verifica la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma. La presentazione della documentazione di cui allo stesso comma vale come assenso affinché la S.I.A.E. possa effettuare gli opportuni controlli ed abbia facoltà di accesso ai documenti amministrativi e contabili degli enti interessati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 settembre 1999
Il Presidente: D'Alema
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 337
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-09-16;504#art-3