Art. 2

In vigore dal 21 set 1999
1. I comuni e gli enti erogatori assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva. 2. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie con i centri di assistenza fiscale, anche mediante apposite convenzioni.
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