Art. 5
Scala di equivalenza
In vigore dal 8 feb 2014
1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%.
2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.
Note all'articolo
- Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
- Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1999-05-07;221#art-5