Art. 1
In vigore dal 10 set 1998
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, con cui viene data attuazione alla direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, e, in particolare, l', comma 3, lettera a);
Vista la direttiva 97/38/CE della commissione del 20 giugno 1997 che modifica l'allegato C della citata direttiva 92/51/CEE corrispondente all'allegato A del citato decreto legislativo n. 319 del 1994, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621;
Considerato che è pertanto necessario modificare l'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, per adeguarlo alle modificazioni apportate dalla citata direttiva 97/38/CE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 aprile 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. Nell'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, sono soppressi, al punto 5, i seguenti corsi di formazione:
a) funzionario scientifico di laboratorio medico ("medical laboratory scientific officer");
b) funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria ("probation officer");
c) protesista ("prosthsist").
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 luglio 1998
Il Presidente: Prodi Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 372
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
"Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-07-08;307#art-1