Art. 5
Settore legislativo
In vigore dal 13 dic 1997
1. È costituito nell'ambito dell'Ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per le pari opportunità, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per le pari opportunità; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.
2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro.
3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza del Ministro ed opera in collegamento funzionale con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-10-28;405#art-5