Art. 1
In vigore dal 29 nov 1997
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, di attuazione della direttiva n. 85/536/ CEE, del Consiglio del 5 dicembre 1985 e della direttiva della Commissione del 29 luglio 1987, n. 87/441/ CEE, relativa al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione;
Visto l'articolo 2 del predetto decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, secondo il quale possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato al medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitando l'uso di greggio negli impianti di raffinazione e favorendo le innovazioni che possano migliorare gli attuali margini di flessibilità operativa;
Considerata la necessità di armonizzare gli standard e la normativa del settore petrolifero a livello comunitario, nel pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive adottati;
Considerata la necessità di promuovere le innovazioni atte a conseguire una migliore qualità ambientale dei prodotti petroliferi, nel richiamo delle norme comunitarie, sulla base dei risultati di ricerche e prove tecniche sperimentali;
Su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Adotta
il seguente regolamento:
.
1. Sono autorizzate la produzione, l'importazione e la commercializzazione di miscele di benzina con tenore di composti organici ossigenati più elevato di quelloindicato al punto II, colonna A dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, limitatamente ai seguenti composti ed entro i limiti quantitativi a fianco indicati:
a) M.T.B.E. ecc. eteri fino al 15% in volume
contenenti 5 o più
atomi di carbonio per
molecola
b) Miscele di ossigenati fino al 2,8% in peso di
organici definiti al ossigeno senza superare
punto 1 dell'allegato i singoli valori limite
al decreto legislativo fissati nel punto II,
n. 280 del 1994, colonna A dell'allegato
contenenti i composti al decreto legislativo
ossigenati di cui alla n. 280/1994 così come
lettera a) modificato dal presente decreto
2. L'eccesso di ossigeno rispetto al valore del 2,5% in peso deve derivare esclusivamente dalla maggiore percentuale di ossigenati di cui al comma 1, lettera a).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 ottobre 1997
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro della sanità
Bindi
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 363
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-10-07;397#art-1