Art. 1

In vigore dal 27 dic 1996
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, con cui viene data attuazione alla direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, e in particolare l', comma 3, lettera a), e l'articolo 3, comma 1, lettera e); Vista la direttiva 94/38/CE della Commissione del 26 luglio 1994 e la direttiva 95/43/CE della Commissione del 20 luglio 1995 che modificano gli allegati C e D della citata direttiva 92/51/CEE corrispondenti agli allegati A e B del citato decreto legislativo n. 319 del 1994; Considerato che è pertanto necessario modificare gli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, per adeguarli alle modificazioni apportate dalle citate direttive 94/38/CE e 95/43/CE; Ritenuto opportuno provvedere mediante sostituzione degli allegati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Gli allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A e B del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 agosto 1996 Il Presidente: PRODI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1996 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 144 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. "Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-08-07;621#art-1

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