Art. 1
Modifica allegati
In vigore dal 14 apr 1996
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 29, il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, in attuazione di norme comunitarie;
Vista la direttiva 93/102/CE della Commissione del 16 novembre 1993 recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità;
Vista la direttiva 95/42/CE della Commissione del 17 luglio 1995 che modifica la direttiva 93/102/CE;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di dare attuazione alla direttiva 93/102/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 9 febbraio 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità;
E M A N A
il seguente regolamento:
.
Modifica allegati
1. Gli allegati 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La direttiva CEE n. 93/102 è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 291 del 25
novembre 1993 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 14 del 21 febbraio 1994, 2a serie
speciale.
- La direttiva CEE n. 79/112 è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 33 dell'8
febbraio 1979.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- Il comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 109/1992 prevede
che: "Le disposizioni del presente decreto possono essere
modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie
in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
della sanità".
- Per le direttive CEE numeri 79/112 e 93/102 si veda in
nota al titolo.
- La direttiva CEE n. 95/42 è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 182 del 2
agosto 1995 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 4 del 15 gennaio 1996, 2a serie
speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di più Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. ll comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1996-02-06;175#art-1