Art. 2
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
In vigore dal 2 gen 1996
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento della protezione civile abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento della protezione civile, della richiesta o della proposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1995-08-09;531#art-2