Art. 2
Mutui finalizzati al ripiano dei deficit e garanzie relative
In vigore dal 20 lug 1995
Mutui finalizzati al ripiano dei deficit
e garanzie relative
1. Nell'ambito delle risorse alle quali riferirsi per la copertura del deficit, i soggetti di cui all' della legge 20 gennaio 1994, n. 60, possono contrarre mutui di durata non inferiore a cinque anni, con ammortamento a rate semestrali, e di ammontare non inferiore a 100 milioni e non superiore a 1.000 milioni, garantendo in via primaria i mutui medesimi con il proprio patrimonio e con quello di coloro che hanno agito in nome e per conto degli organismi menzionati, secondo le norme del codice civile.
2. A tale fine i soggetti interessati a contrarre il mutuo devono far pervenire al Dipartimento dello spettacolo apposita dichiarazione del legale rappresentante, a firma autenticata, con la quale si conferma la garanzia indicata in via primaria dalla legge. La medesima dichiarazione deve anche garantire in via subordinata che l'ente contraente il mutuo, in attuazione di quanto previsto dalla legge, accetta che vengano destinati a copertura della rata annuale di ammortamento non pagata gli importi delle sovvenzioni statali, regionali o locali, libere ed esigibili, relative all'anno in corso e/o agli anni precedenti.
3. Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati le banche e società finanziarie legalmente costituite, opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'art. 13, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163, riservata alle attività musicali.
Qualora si intenda far diventare operante tale ultima garanzia, dovrà essere prodotta al Dipartimento dello spettacolo anche la copia dell'istanza di mutuo approvata dai responsabili di ciascuna iniziativa musicale sia per quanto si riferisce all'importo del mutuo stesso, sia per quanto si riferisce al complesso delle garanzie indicate dalla legge e dal presente regolamento. La richiesta dovrà essere approvata dalla banca mutuante che si esprimerà dopo le opportune valutazioni sull'eventuale patrimonio o sulle potenzialità finanziarie dei soggetti titolari delle singole iniziative, richiedenti il mutuo.
4. Le banche e le società finanziarie devono comunicare al Dipartimento dello spettacolo e, per i mutui assistiti da garanzia sul fondo di 1.000 milioni annui, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., entro il mese di gennaio di ciascun anno, se risultino pagate le rate scadute entro il 31 ottobre dell'anno precedente, riguardanti l'ammortamento del mutuo contratto per il ripiano del deficit. Qualora operi la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, interverrà la decadenza del diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.
5. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a., dopo il 31 gennaio di ciascun anno, verifica se ed in qual misura sia necessario fare ricorso alla utilizzazione totale o parziale del fondo di 1.000 milioni annui, quota parte di quello di cui all'art. 13, secondo comma, lettera d), della legge 30 aprile 1985, n. 163. Nell'ipotesi di rate non pagate, la stessa sezione procederà ai relativi conteggi, mentre per i pagamenti a carico del fondo di garanzia, limitatamente agli interventi risultanti dal piano di ammortamento e con esclusione degli interessi maturati successivamente, dovranno risultare già esperite da parte delle banche o delle società finanziarie, le procedure esecutive di cui alle medesime garanzie indicate in via primaria e secondaria.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, procede a:
a) ricevere ed istruire, ai fini della successiva approvazione, i piani di ammortamento formulati dai singoli soggetti delle iniziative musicali per verificare la presenza delle condizioni cui è subordinato il beneficio riguardante l'inclusione fra i costi ammessi della quota annuale di ammortamento;
b) ricevere la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo;
c) ricevere le copie delle istanze di mutuo prodotte dagli interessati che intendano avvalersi della garanzia costituita dal fondo di 1.000 milioni annui;
d) verificare, dall'esame dei bilanci e da ogni altra utile documentazione in sede di liquidazione delle sovvenzioni, se siano state soddisfatte le condizioni, il cui mancato rispetto comporti la decadenza dal beneficio sub a) e la decadenza dal diritto di accedere a contributi pubblici statali, regionali o locali. In questo ultimo caso dovrà essere data comunicazione della decadenza alle altre amministrazioni pubbliche interessate, alla regione e agli altri enti locali.
7. Nel caso di utilizzazione parziale del fondo di garanzia, il residuo sarà utilizzato per le finalità già individuate dalla legge 30 aprile 1985, n. 163. Nel caso in cui la disponibilità del fondo risultasse insufficiente a coprire i crediti esposti dalle banche o dalle società finanziarie, le richieste eccedenti, individuate in base all'ordine cronologico di arrivo alla sezione, saranno soddisfatte con lo stanziamento dell'anno successivo, senza maggiorazione di interessi sulle somme dovute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1995-03-11;291#art-2