Capo II
Art. 6
Indennità di funzione e lavoro straordinario
In vigore dal 17 nov 1994
1. In attesa delle determinazioni concernenti l'istituzione del ruolo dei dipendenti dell'Autorità e la regolamentazione del personale e dell'ordinamento delle carriere, al personale di cui all' del decreto legislativo e con esclusivo riferimento a quello proveniente dalle amministrazioni di cui all', comma 1, del decreto legislativo, compete una indennità di funzione non pensionabile pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale. Detta indennità è sostitutiva di quella attribuita al personale che presta servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. In attesa dell'adozione dei regolamenti sulla amministrazione del personale e sull'ordinamento delle carriere, l'Autorità autorizza il personale ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti annui stabiliti per il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;609#art-6