Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 26 mag 1994
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto di dover adottare, in materia, apposito regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 1 ottobre 1993; A D O T T A il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e del tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. Nel presente regolamento, il termine "amministrazione" designa tutti gli organi di giustizia amministrativa di cui al comma 1. 3. I procedimenti di competenza dell'amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-19;282#art-1

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