Art. 2

In vigore dal 18 lug 1993
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 aprile 1993 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri SACCONI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1993 Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 134
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-04-27;233#art-2

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