Art. 2
In vigore dal 18 lug 1993
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 aprile 1993
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SACCONI
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1993
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 134
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-04-27;233#art-2