Art. 1

In vigore dal 13 nov 1992
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, ed, in particolare, l'; Visto il proprio decreto n. 411 del 22 luglio 1987; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuto di dover elevare a m 1,61 il limite minimo di statura necessario per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia; Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Ritenuto di non poter condividere il parere espresso dalla Commissione nazionale per la parità tra uomo e donna con nota n. 23 del 17 febbraio 1992, in quanto il limite stabilito in m 1,61 appare indispensabile per assicurare il miglior espletamento dei servizi istituzionali da parte del personale femminile della Polizia di Stato, che, direttamente impegnato nell'azione di contrasto al crimine comune e organizzato e, più in generale, nella difesa dell'ordine pubblico, nella sua accezione più ampia, può venirsi a trovare nell'inderogabile necessità di impiegare poteri coercitivi, che presuppongono per loro stessa natura il possesso di doti fisiche particolarmente elevate; Sentito il Ministro dell'interno; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. L'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato, è richiesta una statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m 1,61 per le donne".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-09-30;432#art-1

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