Art. 1

In vigore dal 15 lug 1992
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; Visto l'art. 3 della legge 1 marzo 1986, n. 64; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, relativo all'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno; Visti gli articoli 17, 21 e 40 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Attesa la necessità di procedere ad alcune modifiche del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, allo scopo di uniformare il livello delle principali strutture operative in cui si articola il Dipartimento per il Mezzogiorno; Sentita la commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nelle adunanze generali del 22 dicembre 1988 e del 16 maggio 1989; D'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Nel comma 7 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: "All'Ispettorato è preposto un dirigente con la qualifica di dirigente generale dello Stato o altra qualifica equiparata o da equiparare ai sensi del comma 3 dell'art. 6". 2. Conseguentemente la tabella A - quadro 1 - allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12, è integrata con un posto di dirigente generale di livello B o C e qualifiche equiparate o equiparabili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 aprile 1992 Il Presidente: ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1992 Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 165
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1992-04-01;321#art-1

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