Art. 3
In vigore dal 22 giu 1991
1. Per le opere pubbliche in corso, le società aggiudicatarie, concessionarie e subappaltatrici dovranno procedere alla comunicazione di cui all' entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermi restando gli obblighi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-05-11;187#art-3