Art. 7

Abrogato

Appalti d'importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU

In vigore dal 1 lug 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-01-10;55#art-7

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