Art. 7

Collegamento con l'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In vigore dal 26 mag 1990
1. Ai fini dell'espletamento delle competenze attribuite all'ufficio di segreteria della Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli uffici ed i servizi del Dipartimento prestano all'ufficio medesimo la necessaria collaborazione secondo le direttive del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 febbraio 1990 Il Presidente: ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1990 Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 160
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;113#art-7

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