Art. 3
Organizzazione
In vigore dal 26 mag 1990
1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
ufficio studi, ricerche e programmazione;
ufficio per gli interventi;
ufficio tecnico e di vigilanza;
ufficio affari amministrativi e finanziari; nonché il servizio per il coordinamento amministrativo.
2. L'ufficio studi, ricerche e programmazione provvede agli adempimenti di cui all', lettere a), e b), e si articola nei seguenti servizi:
servizio studi e documentazione sulle aree urbane e metropolitane; servizio studi sulle aree ad alta tensione abitativa;
servizio ricerche e programmazione;
servizio per la segreteria tecnica di organi collegiali.
3. L'ufficio per gli interventi provvede agli adempimenti di cui all', lettere c), e) ed f), e si articola nei seguenti servizi: servizio coordinamento degli interventi;
servizio verifica degli interventi;
servizio programmi ed accordi di programma.
4. L'ufficio tecnico e di vigilanza provvede agli adempimenti di cui all', lettere d) e g), e si articola nei seguenti servizi: servizio per l'attuazione tecnica di protocolli d'intesa e di accordi di programma;
servizio vigilanze.
5. L'ufficio affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all', lettera h), e si articola nei seguenti servizi:
servizio per gli affari generali;
servizio per gli affari finanziari;
servizio organizzazione.
6. Il servizio per il coordinamento amministrativo provvede agli adempimenti di cui all', lettera i).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;110#art-3